Sicurezza pubblica - Esercizi pubblici - Licenza rilasciata dal Sindaco di Bolzano - Sospensione con decreto del questore della Provincia di Bolzano per motivi di ordine pubblico - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata invasione della competenza della Provincia in materia di "esercizi pubblici" e di quelle proprie del Presidente della Provincia in materia di pubblica sicurezza - Esclusione - Riconducibilità dell'atto impugnato alla materia "ordine pubblico" di competenza esclusiva statale - Spettanza allo Stato del potere esercitato.
Spettava allo Stato adottare il decreto del Questore della Provincia di Bolzano 24 aprile 2008 n. 11 - A/A.S./2008, con cui è stata disposta la sospensione per dieci giorni, con effetto immediato a decorrere dalla data di notificazione del decreto medesimo, della licenza di esercizio n. 669/2747, rilasciata in data 18 gennaio 2006 dal Sindaco del Comune di Bolzano, per la gestione del Bar Caffè "Teatro". Nella specie, l'atto impugnato rientra fra i provvedimenti, adottati ex art. 100 del regio decreto 16 giugno 1931, n. 773, di sospensione della licenza di pubblico esercizio, la cui finalità non è quella di sanzionare la condotta del gestore di un pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, bensì quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale; ragion per cui si ha riguardo esclusivamente alla esigenza obiettiva di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente da ogni responsabilità dell'esercente. Il provvedimento impugnato è dunque del tutto estraneo alle finalità che contraddistinguono la disciplina degli esercizi pubblici, essendo volto all'esclusivo scopo della tutela della sicurezza dei cittadini; esso, quindi, non determina alcuna lesione delle prerogative della Provincia e non è riconducibile ai poteri di polizia assegnati al Presidente della Provincia in materia di esercizi pubblici, costituendo, viceversa, legittimo esercizio dei compiti di ordine pubblico, riservati allo Stato, in linea con quanto stabilito dall'art. 21 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, espressamente richiamato nelle premesse del medesimo decreto impugnato.
Sulla riserva esclusiva allo Stato dei provvedimenti non riconducibili alla polizia amministrativa, v. citate sentenze n. 237 e n. 222/2006 e n. 290/2001, n. 218 e 211/1988.