Sentenza 130/2009 (ECLI:IT:COST:2009:130)
Massima numero 33371
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  04/05/2009;  Decisione del  04/05/2009
Deposito del 06/05/2009; Pubblicazione in G. U. 13/05/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giustizia amministrativa - Composizione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige (TRGA) - Nomina di due dei sei magistrati attribuita alla Provincia autonoma di Trento - Eccezione di incostituzionalità di tale previsione sollevata dal Comune di Transacqua e dichiarazione di manifesta infondatezza emessa dallo TRGA - Conflitto di attribuzione proposto dal Comune di Transacqua, in persona del vice sindaco, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata compromissione dell'indipendenza e terzietà dei giudici, nonché del diritto ad un giusto processo - Irritualità della notifica del ricorso, insussistenza della legittimazione a proporre conflitto, impropria censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale - Inammissibilità del conflitto sotto più profili.

Testo

È inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Comune di Transacqua nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige 17 luglio 2008, n. 1717 che, in un giudizio su ricorsi proposti da privati contro l'annullamento di provvedimenti edilizi del medesimo Comune, aveva dichiarato la manifesta infondatezza di una questione di costituzionalità avente ad oggetto l'art. 1 del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426. Il ricorso, pur riproponendo la medesima questione già respinta dal Tribunale, assume i connotati di un conflitto tra enti e, così, qualificato, è inammissibile, perché non risulta notificato al Presidente del Consiglio né all'organo che ha emanato l'atto nel termie di 60 giorni prescritto dalla legge n. 87/1953. Non sussistono, infine, né il requisito soggettivo di un conflitto fra enti, non potendosi superare la limitazione soggettiva posta dagli artt. 134 Cost. e 39, terzo comma, della legge n. 87/1953, né quello oggettivo, poiché, nella specie, il conflitto si configura come uno strumento improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale.

-Sulla limitazione soggettiva che si ricava dagli artt. 134 Cost. e 39, terzo comma, della legge n. 87/1953 v., citata, sentenza n. 303/2003.

-Sul profilo oggettivo v., citate, sentenze n. 39/2007, n. 326 e n. 276/2003.



Atti oggetto del giudizio

 17/07/2008  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6