Sentenza 131/2009 (ECLI:IT:COST:2009:131)
Massima numero 33420
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
04/05/2009; Decisione del
04/05/2009
Deposito del 06/05/2009; Pubblicazione in G. U. 13/05/2009
Titolo
Processo penale - Citazione del responsabile civile - Datore di lavoro imputato del reato di lesioni personali colpose derivanti da infortunio sul lavoro e, nelle more, dichiarato fallito - Citazione, quale responsabile civile, dell'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo - Preclusione - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa sperimentazione di un'interpretazione alternativa, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
Processo penale - Citazione del responsabile civile - Datore di lavoro imputato del reato di lesioni personali colpose derivanti da infortunio sul lavoro e, nelle more, dichiarato fallito - Citazione, quale responsabile civile, dell'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo - Preclusione - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa sperimentazione di un'interpretazione alternativa, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83, primo comma , cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, cod. civ., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale, sulla base del rilievo che il rimettente non avrebbe esplorato la possibilità di un'interpretazione alternativa dell'art. 1917, secondo comma, cod. civ., alla stregua della quale le facoltà di pagamento diretto previste da quest'ultima norma possano sopravvivere al fallimento dell'assicurato. Invero, il giudice a quo censura la norma perché non prevede, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, l'azione diretta del lavoratore danneggiato contro l'assicuratore e, quindi, chiede un'ulteriore e diversa modalità di pagamento diretto tra quelle previste dalla suddetta disposizione del codice civile.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83, primo comma , cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, cod. civ., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale, sulla base del rilievo che il rimettente non avrebbe esplorato la possibilità di un'interpretazione alternativa dell'art. 1917, secondo comma, cod. civ., alla stregua della quale le facoltà di pagamento diretto previste da quest'ultima norma possano sopravvivere al fallimento dell'assicurato. Invero, il giudice a quo censura la norma perché non prevede, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, l'azione diretta del lavoratore danneggiato contro l'assicuratore e, quindi, chiede un'ulteriore e diversa modalità di pagamento diretto tra quelle previste dalla suddetta disposizione del codice civile.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 83
co. 1
codice civile
n.
art. 1917
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 32
co. 1
Costituzione
art. 35
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte