Processo penale - Citazione del responsabile civile - Datore di lavoro imputato del reato di lesioni personali colpose derivanti da infortunio sul lavoro e, nelle more, dichiarato fallito - Citazione, quale responsabile civile, dell'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo - Preclusione - Dedotta disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Inidoneità delle norme citate quali tertia comparationis stante il loro carattere eccezionale - Non fondatezza della questione.
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, c.p.p., in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, c.c., sollevata in riferimento all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, intervenuto il fallimento del datore di lavoro, non consente l'autorizzazione alla citazione, nel processo penale, come responsabile civile, dell'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo, stante la disparità di trattamento con situazioni analoghe nelle quali, invece, è prevista l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore (art. 18, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990) o del creditore contro il debitore del proprio debitore (art. 1676 cod. civ.; artt. 23, terzo comma, e 29, secondo comma, d.lgs. n. 276 del 2003). Il rimettente, infatti, ha indicato, quali tertia comparationis, delle disposizioni che regolano fattispecie di carattere eccezionale e che si fondano su rationes specifiche non comparabili con il caso di specie. Inoltre, per costante giurisprudenza della Corte, sono inidonee a fungere da tertia comparationis norme a loro volta derogatorie di principi generali.
- Sull'inidoneità di norme derogatorie di principi generali a fungere da tertia comparationis, vedi, citate, sentenza n. 295/1995; ordinanza n. 109/2006.