Processo penale - Citazione del responsabile civile - Datore di lavoro imputato del reato di lesioni personali colpose derivanti da infortunio sul lavoro e, nelle more, dichiarato fallito - Citazione, quale responsabile civile, dell'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo - Preclusione - Dedotta lesione del diritto al lavoro, nonché al ristoro del danno all'integrità personale - Esclusione - Non fondatezza della questione.
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, c.p.p., in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, c.c., sollevata in riferimento agli artt. 32, primo comma e 35, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui, intervenuto il fallimento del datore di lavoro, non consente l'autorizzazione alla citazione, nel processo penale, come responsabile civile, dell'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo, stante la rilevanza prioritaria, in caso di infortunio sul lavoro, del diritto al ristoro del danno all'integrità personale rispetto allo stesso diritto al lavoro. Invero, come la Corte ha già affermato, il principio enunciato dal primo comma dell'art. 35 Cost. nulla aggiunge alle dichiarazioni risultanti dall'art. 1 della Costituzione, nonché dal secondo comma dell'art. 3 e dell'art. 4, primo comma, collocato com'e' all'inizio del titolo III, solo come funzione introduttrice delle disposizioni che entrano a far parte di questo. Esso vuole, cioè, non già determinare i modi e le forme della tutela del lavoro, ma solo enunciare il criterio ispiratore comune alle disposizioni stesse, delle quali ultime esclusivamente sono poi da ritrovare le specificazioni degli oggetti della tutela che si vuole accordare. Non è perciò pertinente riferirsi a tale parametro per sostenere l'illegittimità della norma denunziata. Ad analoghe conclusioni deve giungersi riguardo la violazione dell'art. 32, primo comma, poiché il credito che il datore di lavoro vanta nei confronti dell'assicuratore è estraneo alla tutela del diritto all'integrità fisica del lavoratore.
-Sul principio enunciato dall'art. 35, primo comma, della Costituzione, vedi, citate, sentenze n. 2/1986 e n. 22/1967.