Sentenza 131/2009 (ECLI:IT:COST:2009:131)
Massima numero 33424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  04/05/2009;  Decisione del  04/05/2009
Deposito del 06/05/2009; Pubblicazione in G. U. 13/05/2009
Massime associate alla pronuncia:  33419  33420  33422  33423


Titolo
Processo penale - Citazione del responsabile civile - Datore di lavoro imputato del reato di lesioni personali colpose derivanti da infortunio sul lavoro e, nelle more, dichiarato fallito - Citazione, quale responsabile civile, dell'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo - Preclusione - Dedotta violazione dei principi di concentrazione delle tutele e della ragionevole durata del processo, nonché asserito disconoscimento del diritto di azione del danneggiato - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, c.p.p., in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, c.c., sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, intervenuto il fallimento del datore di lavoro, non consente l'autorizzazione alla citazione, nel processo penale, come responsabile civile, dell'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo, perché, non consentendo l'art. 1917, comma secondo, cod. civ. l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, si determinerebbe un allungamento dei tempi processuali; si tratta, infatti, di mera affermazione che costituisce una petizione di principio ed anzi contrastata dalla constatazione che la previsione dell'azione diretta contro l'assicuratore sarebbe soggetta all'ordinario rito civile, senza l'applicazione di alcuna speciale disposizione acceleratoria del processo. Né sussiste l'ulteriore violazione dell'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione - sul rilievo che sarebbe altresì precluso al danneggiato di provocare nel processo penale o nella procedura fallimentare un'iniziativa del fallimento volta a favorire il risarcimento diretto da parte dell'assicuratore ex art. 1917, secondo comma, cod. civ. - trattandosi di preclusione non riconducibile alla norma censurata, bensì alle diverse norme che regolano la procedura fallimentare.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 83  co. 1

codice civile    n.   art. 1917  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte