Ordinanza 95/2023 (ECLI:IT:COST:2023:95)
Massima numero 45538
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  22/03/2023;  Decisione del  22/03/2023
Deposito del 12/05/2023; Pubblicazione in G. U. 17/05/2023
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessaria strumentalità tra definizione del giudizio principale e risoluzione della questione - Connessione della norma censurata con il thema decidendum del processo a quo, così da conseguire una tutela intimamente legata al petitum (nel caso di specie: manifesta inammissibilità della questione relativa alla esclusione dei lavoratori titolari di contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni dalla possibilità di partecipare a procedure concorsuali riservate bandite dalle pubbliche amministrazioni). (Classif. 112005).

Testo

La rilevanza della questione di costituzionalità richiede un nesso di strumentalità necessaria tra la definizione del giudizio principale e la risoluzione della questione stessa. Il suo presupposto indispensabile risiede nella stretta connessione della norma censurata con il thema decidendum del processo a quo, al fine di rimuovere l'ostacolo - costituito dall'asserito vizio di legittimità costituzionale - che impedisce di ottenere una tutela, se non perfettamente coincidente, quanto meno intimamente legata al petitum della domanda proposta in giudizio. (Precedente: S. 250/2021 - mass.44427 - mass.44428).

(Nel caso di specie, è dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Massa, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.lgs. n. 25 del 2017, nella parte in cui esclude i lavoratori titolari di contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni dalla possibilità di partecipare alle procedure concorsuali riservate, bandite dalle pubbliche amministrazioni. La questione concernente l'esclusione di tali lavoratori dalle procedure, di cui ai commi 1 e 9 dello stesso articolo, infatti, è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 250 del 2021. Viceversa, la questione relativa al comma 2 - la quale abilita le pubbliche amministrazioni a indire procedure concorsuali riservate, in vista della successiva stabilizzazione di personale titolare di contratto di lavoro flessibile - sollevata in ragione della asserita impossibilità di accedere, nel giudizio a quo, a una proposta conciliativa o transattiva all'esito dell'interrogatorio libero delle parti e potenzialmente capace di risolvere la lite, non presenta una stretta connessione con il thema decidendum e con il petitum della domanda proposta dal lavoratore. La rimozione del divieto posto, infatti, non consentirebbe allo stesso di ottenere l'invocato risarcimento, in forma specifica o per equivalente, ma gli attribuirebbe solo la possibilità di partecipare alla procedura concorsuale eventualmente indetta, senza nessuna certezza di risultarne vincitore). (Precedente: S. 250/2021 - mass.44430).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/05/2017  n. 75  art. 20  co. 2

decreto legislativo  25/05/2017  n. 75  art. 20  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte