Processo penale - Misure cautelari - Presunzione di sussistenza di esigenze cautelari a carico di soggetto colpito da gravi indizi di colpevolezza per il reato di associazione di stampo mafioso - Possibilità di superamento solo con la prova dell'avvenuto scioglimento dell'associazione o del recesso dalla stessa dell'indagato, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione quale giudice di rinvio - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione dei principi di eguaglianza e di personalità della responsabilità penale e della riserva di legge in materia di restrizione della libertà personale - Inesatta identificazione della regula iuris indicata dalla Corte di cassazione con conseguente incongruità della motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, e 27, primo comma, Cost., nella parte in cui - secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, vincolante per il rimettente in quanto giudice del rinvio - prevede che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti del soggetto colpito da gravi indizi di colpevolezza per il delitto di associazione di stampo mafioso, possa venir meno solo con la prova dell'avvenuto scioglimento dell'associazione o del recesso dalla stessa dell'indagato. Invero, i rimettenti individuano in modo errato la regula iuris indicata dalla Corte di cassazione, con conseguente incongruità della motivazione in ordine alla rilevanza della questione.