Procedimento civile - Costituzione del convenuto - Rinvio d'ufficio dell'udienza di prima comparizione nelle ipotesi previste dall'art. 82, commi primo e secondo, disp. att. cod. proc. civ. - Possibilità per il convenuto di costituirsi venti giorni prima della nuova udienza - Omessa previsione - Dedotta ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il caso di rinvio della prima udienza disposto dal giudice istruttore - Denunciata incidenza sul diritto di difesa - Asserita violazione dei principi costituzionali in materia di giusto processo e parità delle parti - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
È manifesta infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il termine di costituzione del convenuto si computi a ritroso dall'udienza fissata a norma dell'art. 168-bis, quarto comma, cod. proc. civ., nelle ipotesi previste dall'art. 82, primo e secondo comma, disp. att. cod. proc. civ., anziché dall'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione. Il rimettente, infatti, con riferimento alle asserite violazioni degli artt. 3 e 24 Cost., non ha addotto elementi idonei a superare il convincimento già manifestato dalla Corte con l'ordinanza n. 461 del 1997, poi confermata con ordinanza n. 164 del 1998. Le fattispecie di rinvio della prima udienza di comparizione considerate nel quarto e nel quinto comma dell'art. 168-bis, cod. proc. civ. non sono, infatti, riconducibili ad una 'ratio' comune, in quanto la previsione del potere di differimento della data della prima udienza di comparizione, attribuito al giudice istruttore dal quinto comma dell'art. 168-bis citato, è correlata all'esigenza fondamentale di porre il giudice in condizione di conoscere l'effettivo 'thema decidendum' fin dal momento iniziale della trattazione della causa, mentre le medesime esigenze non sussistono in relazione al rinvio previsto nel quarto comma del predetto articolo, il quale può derivare da qualunque motivo anche fortuito ed indipendente da ragioni organizzative dell'ufficio o del giudice. Va escluso, poi, che la disciplina censurata violi il diritto di difesa, "poiché la garanzia di tale diritto non può implicare che sia illegittimo imporre all'esercizio di facoltà o poteri limitazioni temporali, al fine di accelerazione del corso della giustizia". Del pari va escluso, infine, il contrasto con l'art. 111 Cost., non essendo configurabile alcuna "compressione" nell'esercizio delle attività difensive.
- Questione già dichiarata manifestamente infondata con ordinanze, citate, n. 461/1997 e n. 164/1998.
- Vedi, pure, ordinanza, citata, n. 900/1988, sull'esclusione, da parte della disciplina censurata, della violazione del diritto di difesa.
- Sulla discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, vedi, citate, ex plurimis, sentenza n. 221/2008 e ordinanza n. 101/2006.