Ordinanza 135/2009 (ECLI:IT:COST:2009:135)
Massima numero 33377
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
04/05/2009; Decisione del
04/05/2009
Deposito del 06/05/2009; Pubblicazione in G. U. 13/05/2009
Titolo
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria - Termine di prescrizione di anni sei o quattro, a fronte del termine di tre anni previsto per i reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza - Petitum indeterminato - Manifesta inammissibilità della questione.
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria - Termine di prescrizione di anni sei o quattro, a fronte del termine di tre anni previsto per i reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza - Petitum indeterminato - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo e quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede, per i reati di competenza del giudice di pace, che il termine prescrizionale sia pari a tre anni nel caso di reati puniti con pene diverse da quella detentive o pecuniarie, e sia pari invece a quattro o a sei anni nel caso di reati puniti con la pena pecuniaria. Invero, il rimettente si è limitato a censurare, riguardo ai reati di competenza del giudice di pace, la previsione di termini prescrizionali in rapporto di proporzione inversa rispetto alla gravità dei reati medesimi, senza precisare l'intervento mediante il quale la Corte dovrebbe rimuovere l'asserita situazione di irrazionalità, rendendo così il petitum indeterminato.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo e quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede, per i reati di competenza del giudice di pace, che il termine prescrizionale sia pari a tre anni nel caso di reati puniti con pene diverse da quella detentive o pecuniarie, e sia pari invece a quattro o a sei anni nel caso di reati puniti con la pena pecuniaria. Invero, il rimettente si è limitato a censurare, riguardo ai reati di competenza del giudice di pace, la previsione di termini prescrizionali in rapporto di proporzione inversa rispetto alla gravità dei reati medesimi, senza precisare l'intervento mediante il quale la Corte dovrebbe rimuovere l'asserita situazione di irrazionalità, rendendo così il petitum indeterminato.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 157
co. 5
legge
05/12/2005
n. 251
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte