Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace puniti con pena diversa da quella detentiva e pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Omessa applicazione a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace - Denunciata irragionevolezza - Questioni fondate su erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede un termine di prescrizione di tre anni quando per il reato di competenza del giudice di pace la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria. E' erroneo, infatti, il presupposto secondo cui per i reati di competenza del giudice di pace punibili mediante le sanzioni cosiddette paradetentive vigerebbe un termine di prescrizione triennale, poiché, come già chiarito nella sentenza n. 2 del 2008, va esclusa la riferibilità della norma impugnata a fattispecie incriminatrici che non prevedano in via diretta ed esclusiva pene diverse da quelle pecuniarie o detentive. Non sono stati addotti argomenti che inducano a modificare le motivazioni richiamate e la ritenuta applicabilità delle disposizioni del primo comma dell'art. 157 cod. pen. a tutti i reati di competenza del giudice di pace esclude l'incongrua diversità di trattamento denunciata dai rimettenti.