Contabilità pubblica - Regione Lazio - Erogazione, con norma provvedimento, di contributi per lo svolgimento di iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo ai soli soggetti indicati nella Tabella B allegata alla legge censurata - Mancanza di criteri, obiettivi e trasparenti, nella scelta dei beneficiari e nella programmazione e pianificazione degli interventi di sostegno. Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo di disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 17 e la tabella B della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2006, n. 28, che dispongono il concorso della Regione alle iniziative sociali, culturali e sportive di carattere locale attraverso la diretta previsione tanto dei soggetti destinatari di contributi quanto, con riferimento a ciascun beneficiario, dell'importo del contributo assegnato. La norma in oggetto è qualificabile come legge-provvedimento, poiché incide su un numero determinato di destinatari ed ha un contenuto particolare e concreto, e richiede, pertanto, uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto il profilo della sua non arbitrarietà. In tale prospettiva, la norma viola l'art. 3 Cost., poiché né dal testo né dai lavori preparatori emerge la ratio giustificatrice del caso concreto, non risultando che il Consiglio regionale abbia osservato criteri, obiettivi e trasparenti, nella scelta dei beneficiari dei contributi. L'intervento legislativo si risolve in un percorso privilegiato per la distribuzione di contributi in denaro, con prevalenza degli interessi di taluni soggetti collettivi rispetto a quelli, parimenti meritevoli di tutela, di altri enti esclusi e a scapito, quindi, dell'interesse generale. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.
-Sullo scrutinio stretto di costituzionalità delle leggi-provvedimento v., citate, sentenze n. 429/2002, n. 364/1999, n. 185/1998, n. 2 e n. 153/1997.
-Sui limiti entro cui le leggi-provvedimento sono ammissibili v., citate, sentenze n. 94/2009, n. 241/2008, n. 267/2007, n. 492/1995, n. 346/1991, n. 143/1989.