Ordinanza 96/2023 (ECLI:IT:COST:2023:96)
Massima numero 45499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  18/04/2023;  Decisione del  18/04/2023
Deposito del 12/05/2023; Pubblicazione in G. U. 17/05/2023
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Ius superveniens modificativo della norma impugnata - Cessazione della materia del contendere - Condizioni - Carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e mancata applicazione medio tempore (nel caso di specie: cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale della norma della Regione autonoma Sardegna che, nel prevedere la destinazione eventuale di risorse regionali per l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale da soggetti privati accreditati, stabilisce che per tali risorse non si applichino i tetti di spesa indicati da disposizioni statali). (Classif. 111012).

Testo

La modifica della disposizione oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente due condizioni: il carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e la mancata applicazione medio tempore della diposizione impugnata. (Precedenti: O. 55/2023 - mass. 45405; S. 268/2022; S. 242/2022 - mass. 45163; S. 240/2022; S. 235/2022; S. 200/2022 - mass. 44182).

(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e all'art. 4, lett. i, dello statuto - dell'art. 2, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 11 del 2022 che, nel prevedere la destinazione eventuale di risorse regionali per l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale da soggetti privati accreditati, stabilisce che per tali risorse non si applichino i tetti di spesa indicati da disposizioni statali. La disposizione impugnata, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5, comma 11, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, non contempla più l'utilizzo di risorse regionali ai fini dell'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, né tantomeno la deroga ai relativi tetti di spesa. La stessa disposizione, inoltre, secondo l'affermazione della Regione autonoma Sardegna non contestata dal ricorrente, non ha trovato applicazione, come comprovato dal carattere eventuale e residuale del ricorso alle risorse regionali, per la cui utilizzazione sarebbe stata necessaria la previa adozione di provvedimenti volti al loro stanziamento).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  06/07/2022  n. 11  art. 2  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

statuto regione Sardegna  art. 4

Altri parametri e norme interposte