Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Ius superveniens modificativo della norma impugnata - Cessazione della materia del contendere - Condizioni - Carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e mancata applicazione medio tempore (nel caso di specie: cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale della norma della Regione autonoma Sardegna che, nel prevedere la destinazione eventuale di risorse regionali per l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale da soggetti privati accreditati, stabilisce che per tali risorse non si applichino i tetti di spesa indicati da disposizioni statali). (Classif. 111012).
La modifica della disposizione oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente due condizioni: il carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e la mancata applicazione medio tempore della diposizione impugnata. (Precedenti: O. 55/2023 - mass. 45405; S. 268/2022; S. 242/2022 - mass. 45163; S. 240/2022; S. 235/2022; S. 200/2022 - mass. 44182).
(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e all'art. 4, lett. i, dello statuto - dell'art. 2, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 11 del 2022 che, nel prevedere la destinazione eventuale di risorse regionali per l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale da soggetti privati accreditati, stabilisce che per tali risorse non si applichino i tetti di spesa indicati da disposizioni statali. La disposizione impugnata, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5, comma 11, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, non contempla più l'utilizzo di risorse regionali ai fini dell'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, né tantomeno la deroga ai relativi tetti di spesa. La stessa disposizione, inoltre, secondo l'affermazione della Regione autonoma Sardegna non contestata dal ricorrente, non ha trovato applicazione, come comprovato dal carattere eventuale e residuale del ricorso alle risorse regionali, per la cui utilizzazione sarebbe stata necessaria la previa adozione di provvedimenti volti al loro stanziamento).