Sentenza 138/2009 (ECLI:IT:COST:2009:138)
Massima numero 33383
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  04/05/2009;  Decisione del  04/05/2009
Deposito del 08/05/2009; Pubblicazione in G. U. 13/05/2009
Massime associate alla pronuncia:  33382  33384  33987


Titolo
PROFESSIONI - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRATICHE ED ATTIVITÀ BIONATURALI - ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI OPERATORE DI PRATICHE BIONATURALI, DESCRIZIONE DEI RELATIVI COMPITI E INDIVIDUAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEI TITOLI ABILITANTI - ATTRIBUZIONE AL COMITATO REGIONALE DI COMPITI NELL'AMBITO DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI E TITOLI ABILITANTI - ISTITUZIONE DI APPOSITO ELENCO DELLE PRATICHE E DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO FONDAMENTALE CHE RISERVA ALLO STATO L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVE FIGURE PROFESSIONALI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, gli artt. 2, commi 1, lettera b), e 2, 4, comma 1, 5 e 7, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 19 febbraio 2008, n. 2, trattandosi di disposizioni che, svolgendo una funzione individuatrice della nuova professione di operatore di pratiche bionaturali, eccedono i limiti della competenza regionale nella materia (limitata agli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale), appartenendo sempre allo Stato, nell'esercizio della propria competenza concorrente, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, nonché la determinazione dei principi fondamentali, quale che sia il settore in cui si esplichi una determinata professione.

- Sul principio fondamentale (invalicabile dalla legge regionale), nella materia concorrente delle "professioni", secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, v. citate sentenze, n. 153/2006, nonché, ex plurimis, n. 57/2007, n. 424/2006.

- Sul divieto delle Regioni di dare vita a nuove figure professionali, vedi, citate sentenze n. 179/2008 e n. 300/2007.

- Sulle competenze statali e regionali in materia di professioni, v. anche, citate, sentenze n. 93/2008, n. 300 e n. 57/2007, n. 355/2005.

- Sull'attribuzione allo Stato della determinazione dei principi fondamentali della disciplina delle professioni, v. citata, sentenza n. 222/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  19/02/2008  n. 2  art. 2  co. 1

legge della Regione Emilia Romagna  19/02/2008  n. 2  art. 2  co. 2

legge della Regione Emilia Romagna  19/02/2008  n. 2  art. 4  co. 1

legge della Regione Emilia Romagna  19/02/2008  n. 2  art. 5  co. 

legge della Regione Emilia Romagna  19/02/2008  n. 2  art. 7  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte