Sentenza 138/2009 (ECLI:IT:COST:2009:138)
Massima numero 33384
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  04/05/2009;  Decisione del  04/05/2009
Deposito del 08/05/2009; Pubblicazione in G. U. 13/05/2009
Massime associate alla pronuncia:  33382  33383  33987


Titolo
PROFESSIONI - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRATICHE ED ATTIVITÀ BIONATURALI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE, IN VIA CONSEQUENZIALE, DELLE RESTANTI DISPOSIZIONI DEL TITOLO I, NONCHÉ DEGLI ARTT. 6, COMMA 2, LETT. C) , 7, COMMA 1, LETT. B ), 9, LIMITATAMENTE ALLE PAROLE "E DALLA PRESENTE LEGGE" CON LE QUALI SI CHIUDE IL COMMA 1, DELLA MEDESIMA LEGGE, PER L'INSCINDIBILE CONNESSIONE CON LE NORME OGGETTO DI CENSURA.

Testo
Sono costituzionalmente illegittime, in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - le disposizioni del titolo I, nonché degli artt. 6, comma 2, lett. c), 7, comma 1, lett. b), 9, limitatamente alle parole "e dalla presente legge" con le quali si chiude il comma 1, della legge della Regione Emilia Romagna 19 febbraio 2008, n. 2, per l'inscindibile connessione con le norme dichiarate incostituzionali con la pronunzia che precede.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  19/02/2008  n. 2  art. 6  co. 2

legge della Regione Emilia Romagna  19/02/2008  n. 2  art. 7  co. 1

legge della Regione Emilia Romagna  19/02/2008  n. 2  art. 9  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27