Sentenza 138/2009 (ECLI:IT:COST:2009:138)
Massima numero 33987
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  04/05/2009;  Decisione del  04/05/2009
Deposito del 08/05/2009; Pubblicazione in G. U. 13/05/2009
Massime associate alla pronuncia:  33382  33383  33384


Titolo
PROFESSIONI - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DISCIPLINA DEI CENTRI DI BENESSERE, CONTENUTA NELLA RESTANTE PARTE DEL TITOLO II DELLA LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 2008 - RICHIESTA ALLA CORTE DI ESTENSIONE DELLA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE ALL'INTERO TESTO DELLA LEGGE PER INSCINDIBILE CONNESSIONE CON LE NORME CENSURATE - ESCLUSIONE - DISCIPLINA NON INCISA DALLE CENSURE FORMULATE DAL RICORRENTE - MANCANZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE IN ORDINE A CIASCUNA DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale di tutte le altre disposizioni legislative contenute nel Titolo II della legge Regione Emilia Romagna 19 febbraio 2008, n. 2, trattandosi di disciplina diversa e non incisa dalle censure formulate dal ricorrente. Difetta, poi, un'adeguata motivazione in ordine a ciascuna delle disposizioni censurate.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte