Ricorso regionale - Impugnazione di disposizione successivamente modificata - Sostanziale identità del contenuto precettivo - Trasferimento dello scrutinio di costituzionalità sulla norma modificata sebbene non impugnata.
Rilevato che, successivamente all'impugnazione dell'art. 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, detta disposizione è stata oggetto di modificazione da parte dell'art. 4-bis, comma 14, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il quale ha provveduto a sostituire il termine del "30 giugno 2008", posto alle Regioni per procedere al riordino dei consorzi di bonifica, con il termine del "31 dicembre 2008" e che analogo intervento modificativo era stato disposto in base all'art. 10 del decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113, non convertito in legge, confluendo le relative disposizioni nel citato art. 4-bis del decreto-legge n. 97 del 2008, sussistono le condizioni per il trasferimento della questione di legittimità costituzionale sulla norma modificata, sebbene essa non sia stata impugnata, ravvisandosi una sostanziale identità del contenuto precettivo della norma modificata rispetto a quella che è stata oggetto di modifica.
In senso analogo, v. le citate sentenze nn. 289 e 168/2008.