Consorzi - Consorzi di bacini imbriferi, di bonifica e di miglioramento fondiario - Norme della legge finanziaria 2008 - Obbligo di riduzione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, entro un termine prefissato, dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi, d'intesa con lo Stato - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione della competenza legislativa residuale regionale nella materia "agricoltura e foreste" - Asserita violazione dell'autonomia amministrativa e organizzativa della Regione, nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione - Qualificabilità della disposizione denunciata quale principio fondamentale in materia di "coordinamento della finanza pubblica" - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 35, della stessa legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché agli artt. 5 e 120, secondo comma, della Costituzione, e all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La mera previsione di una riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi di bonifica e consorzi BIM non eccede dal carattere di norma di principio di coordinamento della finanza pubblica, lasciando ampiamente alla Regione il compito di svolgerne la portata. E ciò anche ove si abbia riguardo alla precisazione recata dall'art. 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 sulla esclusione dei componenti partecipanti a titolo gratuito dal novero di quelli oggetto della riduzione. Né vulnera i parametri evocati l'inciso che intende conformare detta riduzione alla previsione recata dal comma 729 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto la disposizione, correlandosi alla disciplina sopra richiamata, completa il principio fondamentale, essendo evidente che l'obiettivo di realizzare il disegno di coordinamento della finanza pubblica non sarebbe altrimenti raggiungibile ove si lasciasse alla Regione la facoltà di scegliere il numero dei componenti dei predetti organismi, senza alcuna determinazione del loro numero minimo e massimo.
In senso analogo, v. la citata sentenza n. 159/2008.