Consorzi - Consorzi di bacini imbriferi, di bonifica e di miglioramento fondiario - Norme della legge finanziaria 2008 - Facoltà di procedere al riordino, anche mediante accorpamento o soppressione di singoli consorzi - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione della competenza legislativa residuale regionale nella materia "agricoltura e foreste" - Asserita violazione dell'autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria della Regione, nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione - Qualificabilità della disposizione denunciata quale principio fondamentale in materia di "coordinamento della finanza pubblica" - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nel testo modificato dall'art. 4-bis, comma 14, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché agli artt. 5 e 120 della Costituzione e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in quanto la disposizione denunciata, nell'attribuire alle Regioni la facoltà di procedere al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, detta una norma di principio in materia di "coordinamento della finanza pubblica" che abilita le Regioni stesse a determinare i contenuti di tale riordino, peraltro in base a criteri generali individuati d'intesa con lo Stato in sede di Conferenza permanente, ferme restando le funzioni ed i compiti attualmente svolti dai consorzi, nonché le relative risorse.