Sentenza 141/2009 (ECLI:IT:COST:2009:141)
Massima numero 33391
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  04/05/2009;  Decisione del  04/05/2009
Deposito del 08/05/2009; Pubblicazione in G. U. 13/05/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Commissioni tributarie - Attribuzione di controversie attinenti il canone comunale sulla pubblicità (CIMP) - Asserita violazione del divieto di istituire giudici speciali per ritenuta insussistenza della natura tributaria di dette controversie - Esclusione - Riaffermazione del principio dell'imprescindibile collegamento della giurisdizione del giudice tributario alla natura tributaria della controversia - Assimilabilità del canone all'imposta comunale sulla pubblicità, con conseguente carattere tributario della controversia - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella parte in cui dispone che «Appartengono alla giurisdizione tributaria [...] le controversie attinenti [...] il canone comunale sulla pubblicità», previsto dall'art. 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per ritenuto contrasto con l'art. 102, secondo comma, della Costituzione, perché, attribuendo espressamente alla cognizione delle commissioni tributarie controversie non aventi ad oggetto un tributo, quali quelle relative al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), «farebbe venire meno il fondamento costituzionale della giurisdizione del giudice tributario». Premesso che la giurisdizione del giudice tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto, con la conseguenza che l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi tale natura comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali posto dall'art. 102, secondo comma, Cost., deve ritenersi che le caratteristiche strutturali e funzionali del CIMP, desumibili dalla sua complessiva disciplina, rendono evidente che tale prelievo non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, siano esse di diritto privato comune o speciale, ma costituisce una mera variante dell'imposta comunale sulla pubblicità e conserva la qualifica di tributo propria di quest'ultima; ne consegue che le controversie aventi ad oggetto la debenza del CIMP hanno natura tributaria e la loro attribuzione alla cognizione delle commissioni tributarie, ad opera della disposizione denunciata, rispetta l'evocato parametro costituzionale.

Sulla giurisdizione del giudice tributario, v. citate ordinanze n. 395/2007; n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34/2006.

Sul divieto costituzionale di istituire giudici speciali posto dall'art. 102, secondo comma, Cost., v. citate sentenze n. 130 e n. 64/2008.

Sui criteri per la qualificazione tributaria delle entrate, v. citate sentenze n. 335 e n. 64/2008, n. 334 del 2006 e n. 73/2005.

Sulla rilevanza del nomen iuris del prelievo (c.d. autoqualificazione legislativa del prelievo), v. sentenze n. 335 e n. 64/2008, n. 334/2006 e n. 73/2005.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 2  co. 2

decreto-legge  30/09/2005  n. 203  art. 3  co. 1

legge  02/12/2005  n. 248  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102  co. 2

Altri parametri e norme interposte