Ordinanza 143/2009 (ECLI:IT:COST:2009:143)
Massima numero 33393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  04/05/2009;  Decisione del  04/05/2009
Deposito del 08/05/2009; Pubblicazione in G. U. 13/05/2009
Massime associate alla pronuncia:  33394  33395  33425  33426


Titolo
Processo civile - Prova testimoniale - Incapacità a testimoniare delle persone che sono o potrebbero essere presenti nel processo come parti - Omessa previsione che tali persone, nel caso in cui non si disponga di alcun altro strumento di prova, possano essere assunte come testimoni - Eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Reiezione.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 246 cod. proc. civ., "nella parte in cui non consente, neppure nel caso in cui non si disponga di alcun strumento di prova, di assumere come testimoni persone pur portatrici di interessi giuridicamente qualificati o addirittura già presenti nel processo come parti", deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, sul rilievo che, non essendo state formulate richieste istruttorie dalla parte attrice al fine di provare la sussistenza del nesso causale tra danno e condotta del veicolo che si assume essere investitore, la parte convenuta potrebbe limitarsi ad una mera contestazione, senza indicare prove sul punto, nella considerazione che la presunzione legale di cui al primo comma dell'art. 2054 cod. civ. non si estende anche alla presunzione della sussistenza del nesso causale. Ed invero, in tema di operatività della presunzione della responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, non risulta formatosi un consolidato indirizzo giurisprudenziale nel senso indicato dalla difesa pubblica.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 246  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte