Ordinanza 143/2009 (ECLI:IT:COST:2009:143)
Massima numero 33394
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
04/05/2009; Decisione del
04/05/2009
Deposito del 08/05/2009; Pubblicazione in G. U. 13/05/2009
Titolo
Processo civile - Prova testimoniale - Incapacità a testimoniare delle persone che sono o potrebbero essere presenti nel processo come parti - Omessa previsione che tali persone, nel caso in cui non si disponga di alcun altro strumento di prova, possano essere assunte come testimoni - Eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Reiezione.
Processo civile - Prova testimoniale - Incapacità a testimoniare delle persone che sono o potrebbero essere presenti nel processo come parti - Omessa previsione che tali persone, nel caso in cui non si disponga di alcun altro strumento di prova, possano essere assunte come testimoni - Eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 246 cod. proc. civ., "nella parte in cui non consente, neppure nel caso in cui non si disponga di alcun strumento di prova, di assumere come testimoni persone pur portatrici di interessi giuridicamente qualificati o addirittura già presenti nel processo come parti", deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, sul rilievo che l'obiettiva impossibilità, per la convenuta di provare, nel giudizio a quo, i fatti a sé favorevoli altrimenti che con la dedotta prova testimoniale, deriverebbe solo dalla sua negligenza di non avere acquisito le generalità delle altre persone presenti al sinistro stradale, da indicare tempestivamente come testimoni. Ed invero, tale testi si fonda sull'errato presupposto interpretativo che la parte processuale non sia libera di indicare come testimoni coloro che reputa più idonei.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 246 cod. proc. civ., "nella parte in cui non consente, neppure nel caso in cui non si disponga di alcun strumento di prova, di assumere come testimoni persone pur portatrici di interessi giuridicamente qualificati o addirittura già presenti nel processo come parti", deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, sul rilievo che l'obiettiva impossibilità, per la convenuta di provare, nel giudizio a quo, i fatti a sé favorevoli altrimenti che con la dedotta prova testimoniale, deriverebbe solo dalla sua negligenza di non avere acquisito le generalità delle altre persone presenti al sinistro stradale, da indicare tempestivamente come testimoni. Ed invero, tale testi si fonda sull'errato presupposto interpretativo che la parte processuale non sia libera di indicare come testimoni coloro che reputa più idonei.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 246
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte