Ordinanza 143/2009 (ECLI:IT:COST:2009:143)
Massima numero 33395
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  04/05/2009;  Decisione del  04/05/2009
Deposito del 08/05/2009; Pubblicazione in G. U. 13/05/2009
Massime associate alla pronuncia:  33393  33394  33425  33426


Titolo
Processo civile - Prova testimoniale - Incapacità a testimoniare delle persone già presenti nel processo come parti - Omessa previsione che tali persone, nel caso in cui non si disponga di alcun altro strumento di prova, possano essere assunte come testimoni - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, nonché del diritto di difesa - Asserita lesione del principio di parità delle parti - Dedotta violazione dell'art. 6, primo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - Esclusione - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente di assumere come testimoni persone già presenti nel processo come parti, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in quanto la preclusione di cui si duole il rimettente non deriva dalla norma censurata - che non si riferisce alla parte già presente nel giudizio - ma, piuttosto, dal sistema processuale che, stante l'ineludibile antitesi tra la posizione del teste e quella della parte, consente a quest'ultima di essere fonte del convincimento giudiziale attraverso istituti diversi dalla testimonianza.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 246  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6    co. 1