Ordinanza 143/2009 (ECLI:IT:COST:2009:143)
Massima numero 33425
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  04/05/2009;  Decisione del  04/05/2009
Deposito del 08/05/2009; Pubblicazione in G. U. 13/05/2009
Massime associate alla pronuncia:  33393  33394  33395  33426


Titolo
Processo civile - Prova testimoniale - Incapacità a testimoniare delle persone che sarebbero legittimate a partecipare al giudizio - Omessa previsione che tali persone, nel caso in cui non si disponga di alcun altro strumento di prova, possano essere assunte come testimoni - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente di assumere come testimoni persone che sarebbero legittimate a partecipare al processo, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, essendo del tutto razionale la previsione che impedisce a chi sia portatore di un interesse che ne legittimerebbe la partecipazione al giudizio di essere teste nel medesimo, potendo questi giovarsi, in base alla disciplina sostanziale, degli effetti della sentenza; né l'irragionevolezza di una tale disciplina può farsi derivare dal diverso trattamento previsto per la testimonianza nel processo penale, ancorché resa da chi si sia costituito parte civile, trattandosi di due sistemi, quello civile e penale, autonomi e non comparabili ai fini della violazione del principio di uguaglianza. - Sul punto, vedi, quale precedente, citata, sentenza n. 62/1995.- Sulla distinzione ed autonomia tra processo penale e processo civile, vedi, citate, ordinanze n. 500/2002 e n. 30/2000.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte