Processo civile - Prova testimoniale - Incapacità a testimoniare delle persone che sarebbero legittimate a partecipare al giudizio - Omessa previsione che tali persone, nel caso in cui non si disponga di alcun altro strumento di prova, possano essere assunte come testimoni - Denunciata violazione del diritto di difesa, nonché del principio di parità delle parti - Dedotta violazione dell'art. 6, primo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente di assumere come testimoni persone che sarebbero legittimate a partecipare al processo, sollevata in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, dovendosi escludere che la disciplina censurata determini sia una violazione del principio della "parità delle armi" tra le parti, anche sotto il profilo della ridotta possibilità di esercitare il diritto a difendersi provando, sia un contrasto con l'art. 6, primo comma, della CEDU, come interpretato dalla Corte europea per i diritti dell'uomo - poiché l'art. 246 cod. proc. civ., applicandosi a tutte le parti del processo, non pone una delle due parti in causa in posizione di svantaggio nei confronti dell'altra.