Imposte e tasse - Imposta catastale - Esenzione - Riferibilità alle sole volture eseguite nell'interesse dello Stato e non anche a quelle delle Province - Ritenuta violazione del principio di uguaglianza e di pari ordinazione tra lo Stato e gli altri enti territoriali, con conseguente compressione della loro autonomia - Non omogeneità della condizione giuridica dello Stato rispetto agli altri enti che costituiscono la Repubblica per qualità e dimensione degli interessi perseguiti - Esercizio non irragionevole né arbitrario della discrezionalità del legislatore - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sollevata per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 5 e 114 Cost., in quanto la disposizione impugnata, prevede l'esenzione dall'imposta catastale per le sole volture eseguite nell'interesse dello Stato, ma non per quelle delle Province (oltre che delle Regioni e dei Comuni). Nella specie, l'esenzione prevista dalla norma censurata in favore solo dello Stato risulta immune da arbitrarietà ed irragionevolezza e non può comportare, sotto alcun profilo, la denunciata «compromissione dell'autonomia» degli altri enti territoriali, perché trova giustificazione proprio nella rilevata peculiare posizione dello Stato, in quanto non equiparabile agli altri soggetti istituzionali che compongono l'ordinamento repubblicano, e si armonizza, sotto tale aspetto, con le analoghe esenzioni previste per lo Stato stesso dalle imposte ipotecaria (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990), di registro (art. 57, comma 7, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) e di bollo (art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).
Sulla non piena equiparazione, tra loro, dei diversi soggetti istituzionali che pure tutti compongono l'ordinamento repubblicano, v. citata sentenza n. 365/2007 e n. 274/2003.
Sulla concessione di agevolazioni relative a tributi erariali, attraverso norme di carattere eccezionale e derogatorio, v. citate ordinanza n. 174/2001 e sentenza n. 292/1987 e sulla loro non estensibilità se non nel caso in cui lo esiga la ratio dei benefici stessi, v. citate sentenze n. 27/2001; n. 431/1997 e n. 86/1985; ordinanze n. 46/2009 e n. 10/1999.