Esecuzione penale - Obbligo di differimento della pena detentiva nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore ad un anno - Possibilità di negare il differimento se non adeguato alle finalità di prevenzione generale e se la detenzione domiciliare non sia idonea a prevenire il pericolo di recidiva - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione della finalità di prevenzione generale della pena e dei principi a base della tutela della maternità e del minore - Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, numeri 1) e 2), cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 30 Cost., nella parte in cui, stabilendo il rinvio obbligatorio della pena detentiva nei confronti di donna incinta o madre di prole di età inferiore ad un anno, non prevede che il giudice possa negare il differimento dell'esecuzione se lo ritenga non adeguato alle finalità di prevenzione generale e la detenzione domiciliare non sia idonea a prevenire il rischio di recidiva. Non irragionevolmente il legislatore ha ritenuto, con riguardo al periodo della gravidanza e al primo anno del bambino, che la protezione del rapporto madre-figlio in un ambiente idoneo debba prevalere sull'interesse dello Stato all'esecuzione immediata della pena. Inoltre, il rinvio del momento esecutivo non esclude la funzione di intimidazione e dissuasione della pena, posto che non ci si trova di fronte ad una rinuncia sine die della esecuzione. Infine, il pericolo che la maternità venga utilizzata come scudo per ottenere il rinvio è adeguatamente bilanciato dal fatto che il secondo comma dell'art. 146 cod. pen. prevede, tra le condizioni ostative alla concessione del differimento, la dichiarazione di decadenza della madre dalla potestà sul figlio e l'abbandono o l'affidamento del figlio ad altri.
- Sulla ratio che muove la presunzione di incompatibilità con il carcere per la donna incinta o madre di prole di età inferiore all'anno v., citata, sentenza n. 438/1995.
- Sulla discrezionalità legislativa in tema v., citate, sentenza n. 29/1984 e ordinanza n. 167/1983.
- Sulla norma impugnata v. anche, citata, sentenza n. 70/1994.
- Sulle funzioni della pena v., citata, sentenza n.25/1979.