Processo penale - Incidente probatorio - Possibilità che sia richiesto ed eseguito anche dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza nonché lesione del diritto di difesa - Omessa verifica della possibilità di pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, sulla base delle precedenti pronunce costituzionali in materia; insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 cod. proc. pen. censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima disposizione, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il rimettente non ha, infatti, verificato la possibilità di pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, sulla base delle precedenti pronunce costituzionali in materia, e non ha adeguatamente motivato in ordine alla rilevanza della questione.
- La sentenza n. 77/1994, citata, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. oggi impugnati nella parte in cui non consentono che, nei casi di cui all'art. 392 cod. proc. pen., l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare. La ratio di tal pronuncia è stata precisata dalle ordinanze n. 249/2003, n. 368/2002, n. 118/2001, citate.
- Sulla necessità, per il rimettente, di adottare l'interpretazione aderente al parametro costituzionale v, citate, ex plurimis, ordinanze n. 226, 205 e 193/2008 e n. 35/2006.