Impiego pubblico - Rapporto di lavoro - Principio di esclusività della prestazione di lavoro in favore delle amministrazioni - Fondamento costituzionale - Imparzialità dell'azione amministrativa - Esclusioni - Personale del ruolo unico della dirigenza sanitaria. (Classif. 131012).
Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è caratterizzato da un obbligo di esclusività della prestazione che trova il suo fondamento costituzionale nell’art. 98 Cost., il quale, nel prevedere che «i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione», rafforza il principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., sottraendo il dipendente pubblico ai condizionamenti che potrebbero derivare dall’esercizio di altre attività. (Precedente: S. 241/2019).
La disciplina in tema di incompatibilità [connessa al principio di esclusività della prestazione di lavoro in favore delle amministrazioni] si applica a tutto il pubblico impiego con esclusione, tra gli altri, dei medici dipendenti del SSN e, in virtù del ruolo unico della dirigenza sanitaria, anche a farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. I dirigenti sanitari possono, infatti, optare per il rapporto di lavoro esclusivo, svolgendo attività professionale solo intramuraria, ovvero non esclusivo, potendo esercitare la libera professione “extramuraria” e, in tal caso, non è irragionevole la previsione di limiti all’esercizio dell’attività libero-professionale da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale. (Precedenti: S. 54/2015 – mass. 38306; S. 86/2008; S. 181/2006).