Ordinanza 147/2009 (ECLI:IT:COST:2009:147)
Massima numero 33399
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
04/05/2009; Decisione del
04/05/2009
Deposito del 08/05/2009; Pubblicazione in G. U. 13/05/2009
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato per il reato di diffamazione (a mezzo stampa, aggravata dall'attribuzione di fatto determinato) in danno di un magistrato - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dalla Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo, rilevabilità dal ricorso delle ragioni del conflitto e delle norme costituzionali regolatrici della materia - Ammissibilità del conflitto - Comunicazioni e notificazioni conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato per il reato di diffamazione (a mezzo stampa, aggravata dall'attribuzione di fatto determinato) in danno di un magistrato - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dalla Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo, rilevabilità dal ricorso delle ragioni del conflitto e delle norme costituzionali regolatrici della materia - Ammissibilità del conflitto - Comunicazioni e notificazioni conseguenti.
Testo
È ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, in relazione alla delibera della Camera dei deputati del 5 agosto 2008, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso un procedimento penale a carico di un deputato, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, come tali insindacabili. Infatti, sotto l'aspetto soggettivo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo competente a dichiarare in via definitiva - nel procedimento sottoposto al suo giudizio - la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza, e, del pari, la Camera dei deputati è legittimato ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost. Inoltre, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, ad opera delle deliberazione della Camera dei deputati, secondo la quale i fatti per i quali è pendente il procedimento penale sarebbero insindacabili in applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. Infine, dal ricorso si rilevano tanto le ragioni del conflitto quanto le norme costituzionali regolatrici della materia.
È ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, in relazione alla delibera della Camera dei deputati del 5 agosto 2008, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso un procedimento penale a carico di un deputato, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, come tali insindacabili. Infatti, sotto l'aspetto soggettivo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo competente a dichiarare in via definitiva - nel procedimento sottoposto al suo giudizio - la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza, e, del pari, la Camera dei deputati è legittimato ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost. Inoltre, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, ad opera delle deliberazione della Camera dei deputati, secondo la quale i fatti per i quali è pendente il procedimento penale sarebbero insindacabili in applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. Infine, dal ricorso si rilevano tanto le ragioni del conflitto quanto le norme costituzionali regolatrici della materia.
Atti oggetto del giudizio
05/08/2008
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008) 07/10/2008
n.
art. 24