Sentenza 148/2009 (ECLI:IT:COST:2009:148)
Massima numero 33401
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  04/05/2009;  Decisione del  04/05/2009
Deposito del 08/05/2009; Pubblicazione in G. U. 13/05/2009
Massime associate alla pronuncia:  33400  33402


Titolo
Amministrazione pubblica - Amministrazioni contemplate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Norme della legge finanziaria 2008 - Costituzione di società o enti - Assunzione di partecipazioni in società, consorzi o altri organismi - Conseguente adozione di provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale nella materia "organizzazione amministrativa", con lesione dell'autonomia amministrativa regionale, nonché del principio di leale collaborazione - Formulazione delle censure in modo generico - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili, per formulazione generica delle censure, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 30 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, promosse in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, poiché, in relazione la specificità della disciplina contenuta in detti commi, le argomentazioni svolte nel ricorso sono riferibili soltanto ai commi 27-29 del citato art. 3.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 54/1999 e n. 326/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2007  n. 244  art. 3  co. 30

legge  24/12/2007  n. 244  art. 3  co. 31

legge  24/12/2007  n. 244  art. 3  co. 32

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 120

legge costituzionale  art. 11

Altri parametri e norme interposte