Sentenza 148/2009 (ECLI:IT:COST:2009:148)
Massima numero 33402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  04/05/2009;  Decisione del  04/05/2009
Deposito del 08/05/2009; Pubblicazione in G. U. 13/05/2009
Massime associate alla pronuncia:  33400  33401


Titolo
Amministrazione pubblica - Amministrazioni contemplate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Norme della legge finanziaria 2008 - Divieto di costituire società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi, non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e di assumere e mantenere le partecipazioni in tali società - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale nella materia "organizzazione amministrativa", con lesione dell'autonomia amministrativa regionale, nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia "tutela della concorrenza", con modalità non irragionevoli - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - i quali dispongono il divieto di costituire società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi, non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e di assumere e mantenere le partecipazioni in tali società - promosse in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, per ritenuta violazione della competenza legislativa regionale residuale e amministrativa nella materia «organizzazione amministrativa della Regione», e comunque per contrasto con il principio di leale collaborazione, non essendo stati previsti adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze. Le norme censurate sono dirette ad evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero per la produzione di servizi di interesse generale (casi compiutamente identificati dal citato art. 3, comma 27), al fine di eliminare eventuali distorsioni della concorrenza. Inoltre, esse mirano a realizzare detta finalità con modalità non irragionevoli, siccome il divieto stabilito dalle disposizioni censurate e l'obbligo di dismettere le partecipazioni possedute in violazione del medesimo non hanno carattere di generalità, ma riguardano esclusivamente i casi nei quali non sussista una relazione necessaria tra società, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, e perseguimento delle finalità istituzionali. Ricondotte le norme in esame all'àmbito della tutela della concorrenza, il legislatore statale aveva titolo a porre in essere una disciplina dettagliata; inoltre, in virtù del criterio della prevalenza, è anche palese l'appartenenza a detta materia del nucleo essenziale della disciplina dalle stesse stabilita, con conseguente infondatezza della denuncia di violazione del principio di leale collaborazione.

Sui criteri (ratio legis e interesse tutelato) per identificare la materia nella quale si collocano le norme impugnate per la risoluzione di questioni attinenti il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, v. citate sentenze n. 368, n. 326 e n. 320/2008.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 326/2008.

Sulla legittimazione del legislatore statale nella materia "tutela della concorrenza" a porre in essere una disciplina dettagliata, v. citate sentenze n. 411 e n. 320/2008.

Sull'applicazione del criterio della prevalenza per la risoluzione di questioni riguardanti il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, v. citate sentenze n. 411, n. 371 e n. 326/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2007  n. 244  art. 3  co. 27

legge  24/12/2007  n. 244  art. 3  co. 28

legge  24/12/2007  n. 244  art. 3  co. 29

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 120

legge costituzionale  art. 11

Altri parametri e norme interposte