Regione Sardegna - Promulgazione della legge statutaria - Conflitto di attribuzione proposto dal Governo per denunciare l'asserita illegittimità dell'atto di promulgazione per vizi precedentemente non rilevabili - Ammissibilità.
È ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Governo nei confronti della Regione Sardegna per l'annullamento dell'atto di promulgazione della legge statutaria della Regione Sardegna 10 luglio 2008, n. 1, la dove il ricorrente ha inteso "censurare il fatto sopravvenuto dell'illegittima, sotto il profilo costituzionale, promulgazione della legge statutaria". Come affermato da questa Corte, dopo la scadenza dei termini per impugnare in via diretta e preventiva uno statuto regionale ordinario, ai sensi dell'art. 123, secondo comma, Cost., il Governo può utilizzare il conflitto di attribuzione per denunciare l'asserita illegittimità dell'atto di promulgazione per vizi precedentemente non rilevabili. L'interesse del Governo a preservare la supremazia delle previsioni contenute negli statuti speciali dalle lesioni che il procedimento regionale di approvazione o modifica dello statuto possa infliggere loro, non si esaurisce con lo spirare dei termini per sollevare la questione di legittimità costituzionale sul testo della legge statutaria, allorché il vizio d'illegittimità sopraggiunga nella fase ulteriore del procedimento e si consolidi a seguito dell'atto di promulgazione. In tal caso, è il conflitto di attribuzione tra enti ad offrirsi quale strumento costituzionale per garantire la tutela dell'interesse di cui il Governo è portatore, preservando, così, la competenza dello Stato ad impedire che entrino in vigore norma statutarie costituzionalmente illegittime.
In senso analogo, vedi, citate, sentenze n. 469/2005 e n. 40/1977.
Sul potere di controllo preventivo del Governo sulla costituzionalità degli statuti ad autonomia ordinaria e delle leggi statutarie delle Regioni speciali, vedi, citate, sentenze n. 469/2005 e n. 304/2002.
In tema di asimmetria, tra Stato e Regioni, nella deducibilità dei parametri nel giudizio di legittimità costituzionale e sulla posizione peculiare che è pur sempre riservata allo Stato, nell'ordinamento generale della Repubblica, quale garante dell'istanza unitaria, vedi, citata, sentenza n. 274/2003.