Ordinanza 150/2009 (ECLI:IT:COST:2009:150)
Massima numero 33407
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  04/05/2009;  Decisione del  04/05/2009
Deposito del 08/05/2009; Pubblicazione in G. U. 13/05/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Edilizia ed urbanistica - Condono edilizio straordinario - Effetto estintivo dei reati edilizi - Aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge n. 47/1985 - Possibilità, secondo il diritto vivente, di ottenere la sanatoria soltanto per gli interventi edilizi "di minore rilevanza" - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza, del diritto di difesa - Dedotta incidenza su materie di competenza statale esclusiva nonché sul gettito finanziario previsto dal condono - Impropria richiesta di avallo interpretativo con conseguente uso distorto dell'incidente di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 26, lett. a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 81, 117, secondo comma, lett. a), e) ed l) e terzo comma, nonchè all'art. 119 Cost., nella parte in cui prevede, «secondo il diritto vivente», che nelle aree sottoposte a vincolo ai sensi dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è possibile ottenere la sanatoria soltanto per gli interventi edilizi "di minore rilevanza". Invero, la questione configura un improprio tentativo di ottenere dalla Corte l'avallo della interpretazione della norma suggerita dal rimettente, "così" rendendo chiaro un uso distorto dell'incidente di costituzionalità. Il medesimo vizio di inammissibilità caratterizza le ulteriori censure svolte dal rimettente con riguardo agli artt. 81 e 117, secondo comma, lettere a) ed e) e terzo comma Cost., posto che tali doglianze assumono a presupposto la pretesa erroneità del processo interpretativo seguito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione richiamata dal rimettente, in tal modo sottoponendo quest'ultimo, e non già la disposizione impugnata, a censure fondate sui medesimi argomenti ermeneutici, privi di consistenza costituzionale. Infine, parimenti inammissibile, per le medesime ragioni, è la censura relativa agli artt. 3, 42 e 117, secondo comma, lettera l), della Cost., che, ancora una volta, rende palese il tentativo di mascherare sotto le vesti dell'incidente di legittimità costituzionale una questione meramente interpretativa.

- Sulla natura dei vincoli preclusivi della sanatoria, v., citata, sentenza n. 54/2009.

- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni volte ad ottenere un avallo interpretativo, v., citate, ordinanze n. 161/2007, 114/2006.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 32  co. 26

legge  24/11/2003  n. 326  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte