Sentenza 98/2023 (ECLI:IT:COST:2023:98)
Massima numero 45646
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  05/04/2023;  Decisione del  05/04/2023
Deposito del 18/05/2023; Pubblicazione in G. U. 24/05/2023
Massime associate alla pronuncia:  45645  45647


Titolo
Militari - Ordinamento militare - Specialità dello status giuridico di militare - Principio di incompatibilità della professione militare con l'esercizio di ogni altra professione - Fondamento costituzionale - Buon andamento dell'azione amministrativa e specialità dello status - Connotazione di maggior rigore rispetto a quanto previsto per i dipendenti pubblici. (Classif. 152002).

Testo

Ancorché l’ordinamento militare vada ricondotto nell’ambito del generale ordinamento statale, rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini, militari e non, è indubbio che lo status giuridico di militare comporta l’adempimento di specifici doveri e obblighi e limita alcune prerogative che la Costituzione garantisce ad altri cittadini in favore del corpo di appartenenza, al fine di garantirne il regolare e continuo svolgimento. (Precedenti: S. 244/2022-mass. 45208; S. 170/2019 – mass. 40718; S. 120/2018).

Il principio di incompatibilità della professione militare con l’esercizio di ogni altra professione trova fondamento nell’art. 98 Cost. che, nel prevedere che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, rafforza il principio di buon andamento dell’azione amministrativa sancito dall’art. 97 Cost., evitando il concretizzarsi di conflitti di interesse e consentendo al militare di riservare le sue energie lavorative ad esclusivo vantaggio dell’amministrazione. Inoltre, nel rapporto di impiego che consiste nell’esercizio della professione di militare la ratio dell’esclusività deve rinvenirsi anche nella specialità che connota tale status e, soprattutto, le funzioni e i compiti suoi propri, il cui assolvimento ben può giustificare l’imposizione di limitazioni nell’esercizio di diritti che spettano ad altre categorie di cittadini. La specificità dell’impiego militare giustifica, pertanto, il regime delle incompatibilità delineato in senso più rigoroso rispetto a quello previsto per i pubblici dipendenti in generale. (Precedenti: S. 270/2022; S. 120/2018).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 98

Altri parametri e norme interposte