Sentenza 151/2009 (ECLI:IT:COST:2009:151)
Massima numero 33409
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  01/04/2009;  Decisione del  01/04/2009
Deposito del 08/05/2009; Pubblicazione in G. U. 13/05/2009
Massime associate alla pronuncia:  33408  33410  33411  33412  33413  33414  33415  33416  33417  33418


Titolo
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Previsione della formazione di un numero massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo impianto - Ammissibilità della crioconservazione degli embrioni sino alla data del trasferimento solo per grave e documentata causa di forza maggiore relativa alla salute della donna - Questione di legittimità costituzionale sollevata con sentenza - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per aver il rimettente sollevato le questioni con sentenza anziché con ordinanza. Infatti, posto che il giudice a quo ha disposto la sospensione del giudizio principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte costituzionale, all'atto, pur formalmente definito "sentenza", deve essere riconosciuta natura di ordinanza.

- Sul punto v., citata, sentenza n. 452/1997.



Atti oggetto del giudizio

legge  19/02/2004  n. 40  art. 14  co. 2

legge  19/02/2004  n. 40  art. 14  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23