Sentenza 151/2009 (ECLI:IT:COST:2009:151)
Massima numero 33410
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  01/04/2009;  Decisione del  01/04/2009
Deposito del 08/05/2009; Pubblicazione in G. U. 13/05/2009
Massime associate alla pronuncia:  33408  33409  33411  33412  33413  33414  33415  33416  33417  33418


Titolo
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Previsione della formazione di un numero massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo impianto - Ammissibilità della crioconservazione degli embrioni sino alla data del trasferimento solo per grave e documentata causa di forza maggiore relativa alla salute della donna Denunciata irragionevolezza, nonché lesione del diritto alla salute della donna - Eccezione di inammissibilità per non aver il rimettente pronunciato sulla carenza di interesse del ricorrente nel giudizio a quo - Reiezione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per non essersi il rimettente pronunciato sulla carenza di interesse del ricorrente nel giudizio principale. Infatti, il giudice a quo ha affermato che sulla legittimazione ad agire non vi era spazio di riesame, essendosi sulla stessa formato il giudicato, secondo quanto desumibile dalla sentenza di rinvio del Consiglio di Stato.



Atti oggetto del giudizio

legge  19/02/2004  n. 40  art. 14  co. 2

legge  19/02/2004  n. 40  art. 14  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte