Sentenza 151/2009 (ECLI:IT:COST:2009:151)
Massima numero 33412
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  01/04/2009;  Decisione del  01/04/2009
Deposito del 08/05/2009; Pubblicazione in G. U. 13/05/2009
Massime associate alla pronuncia:  33408  33409  33410  33411  33413  33414  33415  33416  33417  33418


Titolo
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Previsione della formazione di un numero massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo impianto - Ammissibilità della crioconservazione degli embrioni sino alla data del trasferimento solo per grave e documentata causa di forza maggiore relativa alla salute della donna Denunciata irragionevolezza, nonché lesione del diritto alla salute della donna - Eccezione di inammissibilità per difetto di incidentalità - Reiezione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto del requisito di incidentalità, poiché l'oggetto del giudizio principale finirebbe con il coincidere con quello del giudizio di costituzionalità. Infatti, nella specie, non è dubbio che l'eventuale accoglimento della questione produrrebbe un concreto effetto nel giudizio a quo, satisfattivo della pretesa delle parti private.

- Sul punto v., citate, sentenza n. 303 e n. 50/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge  19/02/2004  n. 40  art. 14  co. 2

legge  19/02/2004  n. 40  art. 14  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte