Sentenza 151/2009 (ECLI:IT:COST:2009:151)
Massima numero 33413
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
01/04/2009; Decisione del
01/04/2009
Deposito del 08/05/2009; Pubblicazione in G. U. 13/05/2009
Titolo
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Previsione della formazione di un numero massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo impianto - Ammissibilità della crioconservazione degli embrioni sino alla data del trasferimento solo per grave e documentata causa di forza maggiore relativa alla salute della donna - Divieto di crioconservazione degli embrioni soprannumerari - Irrevocabilità del consenso all'impianto degli embrioni creati - Divieto di riduzione embrionaria di gravidanze plurime - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione del rispetto della dignità umana, dei principi di eguaglianza e di inviolabilità della libertà personale, lesione del diritto alla salute della donna, contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori che non siano rivolti alla tutela della salute pubblica o dell'interessato - Eccezione di inammissibilità per il fatto che le questioni sono state sollevate nel corso di procedimenti cautelari - Reiezione.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Previsione della formazione di un numero massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo impianto - Ammissibilità della crioconservazione degli embrioni sino alla data del trasferimento solo per grave e documentata causa di forza maggiore relativa alla salute della donna - Divieto di crioconservazione degli embrioni soprannumerari - Irrevocabilità del consenso all'impianto degli embrioni creati - Divieto di riduzione embrionaria di gravidanze plurime - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione del rispetto della dignità umana, dei principi di eguaglianza e di inviolabilità della libertà personale, lesione del diritto alla salute della donna, contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori che non siano rivolti alla tutela della salute pubblica o dell'interessato - Eccezione di inammissibilità per il fatto che le questioni sono state sollevate nel corso di procedimenti cautelari - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 1, 2, 3 e 4, e 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità inerente al fatto che le questioni sono state sollevate nel corso di procedimenti cautelari. Infatti, posto che il giudice può sollevare questioni in sede cautelare quando non provvede sulla domanda oppure concede la misura ma tale concessione non si risolve nel definitivo esaurimento del potere cautelare, nella specie i procedimenti cautelari sono in corso e i giudici a quibus non hanno esaurito la propria potestas iudicandi.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 1, 2, 3 e 4, e 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità inerente al fatto che le questioni sono state sollevate nel corso di procedimenti cautelari. Infatti, posto che il giudice può sollevare questioni in sede cautelare quando non provvede sulla domanda oppure concede la misura ma tale concessione non si risolve nel definitivo esaurimento del potere cautelare, nella specie i procedimenti cautelari sono in corso e i giudici a quibus non hanno esaurito la propria potestas iudicandi.
- Sulla possibilità di sollevare questioni di costituzionalità in sede cautelare v., citate, sentenza n. 161/2008 e ordinanze n. 393/2008 e n. 25/2006.
Atti oggetto del giudizio
legge
19/02/2004
n. 40
art. 14
co. 2
legge
19/02/2004
n. 40
art. 14
co. 3
legge
19/02/2004
n. 40
art. 14
co. 4
legge
19/02/2004
n. 40
art. 6
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte