Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Ammissibilità della crioconservazione degli embrioni fino alla data del trasferimento nell'utero, da realizzare non appena possibile - Omessa previsione che il trasferimento debba essere effettuato senza pregiudizio per la salute della donna - Irragionevolezza nonché violazione del principio di eguaglianza e lesione del diritto alla salute della donna - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, debba essere effettuato senza pregiudizio per la salute della donna. La caducazione dell'art. 14, comma 2, limitatamente alle parole "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre", pur mantenendo fermo il principio per cui non devono essere creati embrioni in numero superiore a quello necessario, secondo accertamenti demandati al medico, nella fattispecie concreta, esclude, però, l'obbligo di un unico e contemporaneo impianto e il numero massimo di embrioni da impiantare: ciò introduce una deroga al principio generale del divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dello stesso art. 14, con conseguente necessità di ricorso alla tecnica di congelamento degli embrioni prodotti ma non impiantati per scelta medica, e comporta la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 14, comma 3.