Sentenza 151/2009 (ECLI:IT:COST:2009:151)
Massima numero 33416
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
01/04/2009; Decisione del
01/04/2009
Deposito del 08/05/2009; Pubblicazione in G. U. 13/05/2009
Titolo
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Divieto di crioconservazione degli embrioni soprannumerari -Denunciata irragionevolezza, nonché lesione del diritto alla salute della donna e contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori se non imposti per legge nel rispetto della dignità umana - Carenza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Divieto di crioconservazione degli embrioni soprannumerari -Denunciata irragionevolezza, nonché lesione del diritto alla salute della donna e contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori se non imposti per legge nel rispetto della dignità umana - Carenza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 32, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui vieta la crioconservazione degli embrioni soprannumerari.
Atti oggetto del giudizio
legge
19/02/2004
n. 40
art. 14
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
co. 1
Costituzione
art. 32
co. 2
Altri parametri e norme interposte