Sentenza 151/2009 (ECLI:IT:COST:2009:151)
Massima numero 33416
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  01/04/2009;  Decisione del  01/04/2009
Deposito del 08/05/2009; Pubblicazione in G. U. 13/05/2009
Massime associate alla pronuncia:  33408  33409  33410  33411  33412  33413  33414  33415  33417  33418


Titolo
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Divieto di crioconservazione degli embrioni soprannumerari -Denunciata irragionevolezza, nonché lesione del diritto alla salute della donna e contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori se non imposti per legge nel rispetto della dignità umana - Carenza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 32, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui vieta la crioconservazione degli embrioni soprannumerari.



Atti oggetto del giudizio

legge  19/02/2004  n. 40  art. 14  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32  co. 1

Costituzione  art. 32  co. 2

Altri parametri e norme interposte