Sentenza 151/2009 (ECLI:IT:COST:2009:151)
Massima numero 33418
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  01/04/2009;  Decisione del  01/04/2009
Deposito del 08/05/2009; Pubblicazione in G. U. 13/05/2009
Massime associate alla pronuncia:  33408  33409  33410  33411  33412  33413  33414  33415  33416  33417


Titolo
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Divieto di riduzione embrionaria di gravidanze plurime - Denunciata irragionevolezza nonché lesione dei principi del rispetto della dignità umana e di eguaglianza, della libertà personale e del diritto alla salute della donna - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, Cost., nella parte in cui vieta la riduzione embrionaria di gravidanze plurime.



Atti oggetto del giudizio

legge  19/02/2004  n. 40  art. 14  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte