Sentenza 151/2009 (ECLI:IT:COST:2009:151)
Massima numero 33418
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
01/04/2009; Decisione del
01/04/2009
Deposito del 08/05/2009; Pubblicazione in G. U. 13/05/2009
Titolo
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Divieto di riduzione embrionaria di gravidanze plurime - Denunciata irragionevolezza nonché lesione dei principi del rispetto della dignità umana e di eguaglianza, della libertà personale e del diritto alla salute della donna - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Divieto di riduzione embrionaria di gravidanze plurime - Denunciata irragionevolezza nonché lesione dei principi del rispetto della dignità umana e di eguaglianza, della libertà personale e del diritto alla salute della donna - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, Cost., nella parte in cui vieta la riduzione embrionaria di gravidanze plurime.
Atti oggetto del giudizio
legge
19/02/2004
n. 40
art. 14
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte