Sentenza 81/2025 (ECLI:IT:COST:2025:81)
Massima numero 46751
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  19/05/2025;  Decisione del  19/05/2025
Deposito del 19/06/2025; Pubblicazione in G. U. 25/06/2025
Massime associate alla pronuncia:  46750


Titolo
Delegazione legislativa - Decreto legislativo - Mancato o incompleto esercizio della delega - Violazione degli artt. 76 e 77 Cost. - Condizione - Stravolgimento della legge di delegazione (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa alla omessa abrogazione e trasformazione in illecito amministrativo del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). (Classif. 077002)

Testo

Il mancato o incompleto esercizio della delega non comporta di per sé la violazione degli artt. 76 e 77 Cost., salvo che ciò non determini uno stravolgimento della legge di delegazione. Al di fuori di tale ipotesi, l’omissione del legislatore delegato può determinare una responsabilità politica del Governo verso il Parlamento, non certo una violazione di legge costituzionalmente apprezzabile. (Precedenti: S. 223/2019 - mass. 41885; S. 304/2011 - mass. 35935; S. 149/2005 - mass. 29328; S. 8/1977 - mass. 8675; O. 283/2013 - mass. 37475).

(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., in riferimento all’art. 76 Cost. – dell’art. 3 del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui non prevede l’abrogazione e la trasformazione in illecito amministrativo del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998. La scelta del legislatore delegato di non depenalizzare il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato – come previsto dall’art. 2, comma 3, lettera b, della legge n. 67 del 2014 – non integra una violazione della delega, ma si risolve nella mancata attuazione di una sua parte, motivata nella relazione illustrativa dello schema definitivo del d.lgs. da ragioni politiche, legate al carattere particolarmente sensibile degli interessi coinvolti. Tale scelta, inoltre, riguardando una singola fattispecie, non è idonea a minare il complessivo disegno del legislatore delegante di depenalizzazione, “cieca” e nominativa, di una vasta platea di reati, pregiudicandone in radice il progetto riformatore, come affermato anche dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati. (Precedente: S. 88/2024 - mass. 46097, 46098).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/01/2016  n. 8  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte