Ordinanza 155/2009 (ECLI:IT:COST:2009:155)
Massima numero 33430
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  06/05/2009;  Decisione del  06/05/2009
Deposito del 19/05/2009; Pubblicazione in G. U. 27/05/2009
Massime associate alla pronuncia:  33431


Titolo
Circolazione stradale - Reato di guida in stato di ebbrezza - Attribuzione della competenza al tribunale in composizione monocratica - Denunciata violazione del principio di eguaglianza rispetto al reato della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di competenza del giudice di pace - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Inapplicabilità della nuova disciplina processuale alla fattispecie di cui al giudizio a quo - Necessità di restituire gli atti al rimettente - Esclusione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede una competenza differenziata per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool rispetto alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, la modifica della disciplina processuale successivamente al deposito dell'ordinanza di rimessione non comporta la restituzione degli atti al rimettente, poiché detta novella è inapplicabile alla fattispecie, per effetto del principio tempus regit actum, in base al quale, per stabilire la competenza a giudicare un certo reato, ha rilievo il tempus commissi delicti o la data di promuovimento dell'azione penale da parte del pubblico ministero.



Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 186  co. 2

decreto-legge  27/06/2003  n. 151  art. 5  co. 

legge  01/08/2003  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte