Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di eguaglianza, di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena - Questioni implicanti un intervento sul trattamento sanzionatorio, riservato alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 241 e di seguito modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede la reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. Come già rilevato nella sentenza n. 22/2007 con riferimento al trattamento sanzionatorio del reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato, se non si riscontra una sostanziale identità tra le fattispecie di reato prese a raffronto e si rileva, come nella specie, una sproporzione sanzionatoria rispetto a condotte più gravi, un intervento della Corte non potrebbe rimodulare le sanzioni senza sostituirsi al legislatore; inoltre, anche con riferimento alla irragionevolezza intrinseca del trattamento sanzionatorio, il giudizio di costituzionalità, in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate, non può dar vita ad un nuovo assetto delle sanzioni penali.
V., citata, sentenza n. 22/2007.