Ordinanza 157/2009 (ECLI:IT:COST:2009:157)
Massima numero 33433
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  06/05/2009;  Decisione del  06/05/2009
Deposito del 19/05/2009; Pubblicazione in G. U. 27/05/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Sanzione di nullità in caso di omessa sottoscrizione da parte del giudice del decreto di autorizzazione delle intercettazioni - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina valevole per le ordinanze applicative di misure cautelari - Dedotta violazione della garanzia costituzionale della riserva di giurisdizione posta a tutela della libertà di comunicazione - Inadeguata descrizione della fattispecie, con conseguente impossibilità di valutare la rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

É manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 267 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 15 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto di autorizzazione delle intercettazioni di comunicazioni debba contenere, a pena di nullità dell'atto, la sottoscrizione del giudice. Ed invero, il rimettente, offrendo una descrizione inadeguata della fattispecie concreta, impedisce alla Corte di verificare l'effettiva rilevanza della questione nel giudizio a quo.

- Sulla manifesta inammissibilità per carente descrizione della fattispecie, vedi, citate, ex plurimis, ordinanze n. 248, n. 217 e n. 82/2008.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 267  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 15

Altri parametri e norme interposte