Professioni - Abilitazione professionale - Conseguimento ad ogni effetto da parte dei candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela - Dedotta violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, del diritto di difesa dell'amministrazione, del contraddittorio, della parità delle parti del processo, del principio del giudice naturale, del principio del doppio grado di giurisdizione (amministrativa), della non limitabilità della tutela giurisdizionale - Questione analoga ad altra già decisa - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 103, 111, secondo comma, 113 e 125 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, il quale stabilisce che conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale i candidati che abbiano superato le prove di esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela. Infatti, analoga questione è già stata dichiarata non fondata dalla sentenza n. 108 del 2009 e non risultano proposte censure nuove o diverse da quelle in essa già esaminate.
- V. sentenza n. 108 del 2009.