Minoranze linguistiche - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Diritto, per gli uffici degli enti locali e loro enti strumentali, di usare la lingua friulana nei rapporti con la Regione e i suoi enti strumentali anche al di fuori del territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano - Violazione del principio che tutela l'uso della lingua minoritaria nei soli comuni di insediamento del relativo gruppo linguistico - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29, il quale, riconoscendo in modo espresso «il diritto di usare la lingua friulana [...] a prescindere dal territorio in cui i relativi uffici sono insediati», viola in modo palese il principio territoriale previsto dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 - secondo il quale la normativa di salvaguardia delle lingue minoritarie riconosciute si applica nei territori in cui vi è una sufficiente presenza di cittadini appartenenti alla minoranza stessa - dato che attribuisce il diverso e non riconosciuto diritto ad un uso personale della lingua minoritaria.
-Sulle minoranze linguistiche, v. le citate sentenze nn. 406/1999, 231/1998, 15/1996, 261 e 15/1995, 62/1992, 768/1988, n. 289/1987, n. 312/1983, 28/1982, 14/1965, 128/1963, 46 e 1/1961, 38/1960.
-Sulla maggiore forza che l'ordinamento attribuisce alle norme di attuazione degli statuti speciali rispetto alla legislazione ordinaria sia dello Stato che delle Regioni, v. le citate sentenze n. 132/2009, n. 341/2001, n. 212/1994 e n. 20/1956.