Minoranze linguistiche - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Redazione, comunicazione e pubblicità degli atti degli uffici degli enti locali e loro enti strumentali, anche in lingua friulana, al di fuori del territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano - Violazione del principio che tutela l'uso della lingua minoritaria nei soli comuni di insediamento del relativo gruppo linguistico - Illegittimità costituzionale.
Sono costituzionalmente illegittimi i commi 1 e 3 dell'art. 8 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29, i quali prevedono la redazione «in friulano» degli atti «comunicati alla generalità dei cittadini» anche al di fuori dell'ambito dei suddetti Comuni (comma 1) e la «presenza della lingua friulana [...] anche nella comunicazione istituzionale e nella pubblicità degli atti destinati all'intera Regione» (comma 3). È evidente, infatti, la violazione del principio che tutela l'uso della lingua minoritaria nei soli comuni di insediamento del relativo gruppo linguistico, dato che le censurate disposizioni sanciscono il dovere, da parte della Regione e degli enti locali in cui si applicano le norme di tutela (nonché dei relativi "enti strumentali"), di usare la lingua friulana anche per le comunicazioni che fuoriescano dai suddetti ambiti territoriali.