Sentenza 159/2009 (ECLI:IT:COST:2009:159)
Massima numero 33437
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  18/05/2009;  Decisione del  18/05/2009
Deposito del 22/05/2009; Pubblicazione in G. U. 27/05/2009
Massime associate alla pronuncia:  33435  33436  33438  33439  33440  33441  33442


Titolo
Minoranze linguistiche - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Consigli comunali - Mera facoltà e non obbligo della ripetizione in lingua italiana ovvero del contestuale deposito dei testi tradotti degli interventi svolti in lingua friulana - Pregiudizio di una condizione essenziale per un pieno confronto democratico all'interno del Consiglio in relazione alla mancanza di una immediata comprensione degli interventi da parte di tutti i suoi componenti - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

Testo
È costituzionalmente illegittimo - restando assorbite le ulteriori censure - l'art. 9, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29, il quale contempla una mera facoltà della «ripetizione degli interventi in lingua italiana», ovvero del «deposito contestuale dei testi tradotti in forma scritta» nei dibattiti dei Consigli comunali in cui si può utilizzare la lingua friulana. Infatti, la norma invocata a parametro interposto, vale a dire l'art. 7 della legge n. 482 del 1999, prescrive la «immediata traduzione» di tali interventi; inoltre, il terzo comma dell'art. 7 della legge n. 482 del 1999, nel riconoscere agli appartenenti alla minoranza linguistica protetta facenti parte degli organi collegiali degli enti locali e regionali il diritto di utilizzare la diversa lingua, lo bilancia con la previsione di «una immediata traduzione in lingua italiana» a garanzia sia degli altri componenti che «dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela» sia della stessa complessiva funzionalità degli organi pubblici interessati. La puntuale e sollecita comprensione degli interventi svolti in seno ad un organo collegiale è fondamentale ai fini del suo corretto funzionamento, specie, ove si tratti di un organo elettivo di un ente pubblico, in cui la comunicazione secondo modalità linguistiche immediatamente accessibili è il presupposto per un appropriato confronto dialettico. A sua volta, detto confronto è una delle modalità di estrinsecazione del principio democratico; sicché, la garanzia della contestuale conoscenza, nella «lingua ufficiale della Repubblica», da parte di tutti i componenti l'organo collegiale del contenuto degli atti e degli interventi posti in essere in quella sede è condizione essenziale perché il confronto democratico possa aver luogo.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  18/12/2007  n. 29  art. 9  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 6

Altri parametri e norme interposte

legge  15/12/1999  n. 482  art. 7    co. 3  

legge  15/12/1999  n. 482  art. 7    co. 4  

legge  15/12/1999  n. 482  art. 8